Corte Costituzionale, sentenza n. 271/09: guide turistiche.

E' stata pronunciata dalla Corte Costituzionale la sentenza n. 271/2009 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per una serie di motivi - della L.R. 27 maggio 2008 n. 7 della Regione Emilia Romagna (Norme per la disciplina delle attività di animatore e di accompagnatore turistico).
In particolare:
- la L.R. impugnata ha previsto la figura professionale di "animatore turistico", mentre - come sancito anche dalla sentenza n. 222/08 della C. Cost. - l'attribuzione della materia delle "professioni" è di competenza esclusiva dello Stato;
- il compito di definire "le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività" professionali, tra le quali anche quelle delle guide tristiche, sono di competenza dello Stato e non possono essere nè modificate nè ampliate da una Giunta Regionale, come invece avrebbe stabilito la L.R. impugnata;
- è stato censurato l'art. 6, comma 2, II periodo, e l'art. 4 della L.R. 40/07, come sostituito dall'art. 7 L.R. 7/08, nelle parti in cui prevede limitazazioni degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione ed entro i quali la professione può essere esercitata.
Ciò determina una lesione della libera circolazione dei servizi di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE) e, quindi, una violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nell'esclusiva competenza statale ai senti dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

Non sono, invece, fondate le censure avverso le norme della L.R. impugnata che attribuiscono alle Province sia le funzioni concernenti la programmazione e l'autorizzazioni di attività formative relative alle professioni turistiche sia l'istituzione e la cura di di elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche.

La norma è consultabile nella sezione dedicata alle sentenze nazionali.


06/11/2009

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