Corte di Giustizia Europea, causa C-204/08 - sentenza del 9 luglio 2009: volo cancellato.

In caso di annullamento del volo nei paesi dell'Unione Europea, i passeggeri possono chiedere l'indennizzo forfettario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell'aereo.
Lo ha deciso la sentenza C-204/08 pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 9 luglio 2009 nella causa Peter Rehder/Air Baltic Corporation sul Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b) — sul Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — sulla Convenzione di Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei.
In particolare, in caso di cancellazione di un volo intercomunitario, il diritto all'indennizzo peò essere fatto valere dal passeggero dinanzi al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell'areo.
La competenza speciale si fonda sul fatto che questi due luoghi sono quelli di fornitura speciale dei servizi che avrebbero dovuto essere prestati sulla base di un contratto di trasporto aereo.
La competenza speciale è esclusa per il giudice del luogo in cui la compagnia aerea ha la sede statutaria come pure per il giudice del luogo di conclusione del contratto o di emissione del biglietto, in quanto non caratterizzati da uno stretto collegamento con l'esecuzione degli obblighi previsti in un contratto di trasporto aereo.


06/01/2010

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