Cassazione sentenza n. 5189/2010: vacanza rovinata.

Nella sezione dedicata alle sentenza nazionali è consultabile la sentenza n. 5189 pronunciata dalla Corte di Cassazione sentenza in data 4 marzo 2010.
Si riporta la massima.
Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, c.1 del codice civile) si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.


27/03/2010

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