Trasparenza delle tariffe aeree ed alla correttezza delle procedure di acquisto online.

Con una sentenza articolata e ricca di spunti di riflessione il Consiglio di Stato ha chiarito alcuni punti in tema di trasparenza delle tariffe aeree ed alla correttezza delle procedure di acquisto online. Infatti, con la sentenza 30 giugno 2011, n. 3897 la sezione VI ha “sbrogliato la matassa” del caso della compagnia aerea Blu Express.
La vicenda prende le mosse dalla determinazione 11 giugno 2009, n. 19953, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto scorrette, ai sensi del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005, come novellato dal d.lgs. n. 146/2007), quattro pratiche commerciali, vietandone l’ulteriore continuazione e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 150.000. In estrema sintesi, le pratiche commerciali scorrette facevano riferimento a: 1) offerte promozionali pubblicizzate tramite cartellonistica stradale, internet e a mezzo stampa, relative a voli aerei ad una tariffa vantaggiosa predeterminata, relegando in calce ai messaggi ed in caratteri minuscoli l’informativa circa talune limitazioni legate all’offerta; 2) omessa compiuta scomposizione della tariffa e indicazione degli elementi di costo rimborsabili, nonché all’eccessiva onerosità delle procedure di rimborso di un un biglietto aereo non fruito; 3) offerta di un ulteriore servizio, diverso da quello di trasporto, inerente la polizza assicurativa opzionale, in relazione alla quale l’utente, nel processo di prenotazione elettronico del biglietto, viene automaticamente indirizzato alla sottoscrizione di tale servizio, già preselezionato, salvo opting out da esercitarsi mediante spunta, di modo che l’adesione non si realizza mediante una scelta positiva dell’utente; 4 )omessa adeguata informazione in ordine ai diritti riconosciuti ai consumatori in caso di modifica delle modalità di prestazione del servizio acquistato, in particolare nei casi di overbooking, cambi e cancellazione di voli aerei, ritardi superiori alle due ore, di cui alla disciplina recata dal Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Contro tale provvedimento la Società ha presentato ricorso al TAR Lazio contestando, in relazione a ciascuna delle quattro pratiche commerciali ritenute scorrette, il difetto di motivazione, l’illogicità, la carenza di istruttoria, la falsa e errata applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo, assumendosi al contrario la correttezza e non decettività delle pratiche.
Il TAR adito con sentenza 20 gennaio 2010, n. 633 ha respinto il ricorso, dando origine al successivo appello della Società. Quanto ai motivi di doglianza in merito alla decisione adottata dal TAR sulle singole pratiche commerciali contestate, il Consiglio di Stato ha ribadito e precisato quanto già sostenuto dal giudice di primo grado.
In particolare, quanto alla prima pratica scorretta, si osserva che il messaggio pubblicitario indica genericamente il numero dei posti disponibili, non chiarendo che l’offerta è valida fino ad esaurimento dei posti offerti. Con riferimento al consumatore “medio”, il messaggio pubblicitario presenta in questo modo un carattere oggettivamente decettivo. Inoltre - osserva il Consiglio di Stato - il periodo di durata massima dell’offerta pubblicitaria è un elemento rilevante per valutare il carattere ingannevole del prodotto, dovendosi considerare ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto. Rientrano tra le caratteristiche del prodotto anche la sua “disponibilità”, da intendersi anche come periodo entro il quale il prodotto reclamizzato è disponibile alle condizioni offerte. Quanto alla seconda pratica commerciale ritenuta scorretta, i giudici di Palazzo Spada affermano che non può essere condiviso l’assunto secondo cui le incomplete o erronee informazioni circa la non rimborsabilità del fuel surcharge (supplemento del prezzo di carburante) non avrebbero carattere ingannatorio, perché il consumatore non si determinerebbe all’acquisto in funzione del regime inerente il rimborso del biglietto. Infatti, è ragionevole ritenere che l’acquirente del biglietto aereo prende in considerazione, nell’acquisto, una pluralità di elementi, tra cui non solo il prezzo, ma anche la misura del rimborso in caso di mancato utilizzo del biglietto. In relazione alla terza pratica scorretta, si ribadisce la non trasparenza delle modalità di presentazione della polizza assicurativa opzionale, anche per la mancanza della possibilità di assenso espresso dell’utente. c.d. opt in . In merito alla quarta pratica, a fronte della doglianza della Società che riferendosi al regolamento CE n. 261/2004 ribadisce l’obbligo di informativa e assistenza ai passeggeri nei casi di overbooking, cancellazione del volo o ritardo superiore a due ore al solo ambito aeroportuale, il Consiglio di Stato afferma che il trasportando ha tutto l’interesse a conoscere esattamente tutte le condizioni della fase di esecuzione del contratto, ivi compresi i propri diritti per il caso in cui il contratto di trasporto non abbia esecuzione, o non abbia tempestiva esecuzione, per fatto del vettore. E anche la esatta conoscenza dei diritti del trasportato nelle evenienze patologiche, è elemento importante per la determinazione all’acquisto del biglietto. Pertanto la mancata informazione preventiva costituisce pratica commerciale scorretta.
Fonte www.altalex.com

La sentenza richiamata ed altre inerenti la stessa problematica sono rinvenibili nella sezione dedicata alle sentenze in questo sito.


31/08/2011

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