Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-344/04.

Nella Sezione dedicata alle sentenze europee è consultabile la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea il 10 gennaio 2006 nella causa C-344/04 in merito al Trasporto aereo ed al Regolamento (CE) n. 261/2004 recante norme per la compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato – Interpretazione dell’art. 234 CE.
Nel procedimento C-344/04, LA CORTE dichiara:
1) Quando un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno giudica che uno o più motivi di invalidità di un atto comunitario avanzati dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio, sono fondati, deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di un procedimento di rinvio pregiudiziale per un giudizio di validità. 2) L’esame delle questioni sottoposte non ha rivelato alcun elemento tale da rendere illegittimi gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261,che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.


02/04/2009

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